Multata l’Atalanta con un’ammenda pari a 10.000 euro per i cori razzisti dei tifosi bergamaschi nella gara del 22 settembre, è questa la sanzione del Giudice Sportivo. Questo è il comunicato: “Letti gli elementi forniti dal calciatore in sede di audizione testimoniale in relazione ai cori discriminatori di una parte della tifoseria, e non invero di singoli tifosi, seppur non di rilevanza tale da essere chiaramente percepiti da parte degli Organi federali e preposti all’ordine pubblico ma comunque tali da giustificare l’interruzione della gara, tempestivamente disposta dal Direttore di gara; considerato pertanto che, non sussistendo ragionevole dubbio circa il verificarsi della condotta discriminatoria, per i suddetti cori la Soc. Atalanta debba rispondere ai sensi dell’articolo 28 comma 4 CGS ma che la sanzione, vista la dimensione e la mancata percezione reale da parte degli Organi federali e preposti all’ordine pubblico, debba essere, in applicazione degli artt. 12 comma 1 e 29 CGS determinata nella misura che segue: Delibera di sanzionare la Soc. Atalanta con la sanzione dell’ammenda di 10.000 euro”