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Il Tar ha bocciato il parcheggio da 400 posti per il Viola Park. Annullata delibera e deroga concessa alla Fiorentina

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Il Tar ha bocciato il parcheggio da 400 posti per il Viola Park. Annullata delibera e deroga concessa alla Fiorentina

Redazione

15 Novembre · 19:29

Aggiornamento: 15 Novembre 2024 · 19:29

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Come riporta QuiAntella.it, Il Tar della Toscana ha annullato la delibera del Comune di Bagno a Ripoli con la deroga concessa alla Fiorentina per realizzare il Viola Parking da circa 400 posti auto, a servizio del centro sportivo.

La sentenza è stata emessa oggi pomeriggio dai giudici Silvia La Guardia, Flavia Risso, Davide De Grazia. Al Tar si erano rivolti cinque abitanti della zona, contestando i requisiti che l’Amministrazione comunale aveva individuato per concedere la costruzione del grande parcheggio in deroga alle proprie norme urbanistiche. Ora Comune e Fiorentina potranno ricorrere al Consiglio di Stato.

“Abbiamo letto le motivazioni della sentenza e ne prendiamo atto – commenta il sindaco Francesco Pignotti -. Abbiamo adesso più strade previste dalla legge per mantenere questa opera che si è dimostrata fondamentale per la collettività e per l’ordine pubblico, valuteremo quale intraprendere”.

Nel caso in questione è previsto dalla norma che la deroga deve essere “finalizzata ad attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione o di recupero di un’area dismessa o in via di dismissione”. Condizioni che secondo il Tar non vi sono: “Si coglie l’errore di prospettiva commesso dall’Amministrazione comunale”, scrivono testualmente.

Inoltre, si legge ancora nel dispositivo della sentenza: “E’ normativamente previsto che le iniziative per le quali può essere consentito l’uso temporaneo in deroga devono avere un «rilevante interesse pubblico o generale» e che (a tal fine) le stesse devono essere «correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1», ovvero, come già ricordato, alla attivazione di processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e, nel contempo, allo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale”.

“Nel percorso motivazionale seguito dall’Amministrazione comunale – concludono i giudici -, la necessaria opera di individuazione dell’interesse pubblico, che dovrebbe costituire prerogativa della stessa Amministrazione, finisce sostanzialmente per appiattirsi sulla soddisfazione del solo interesse privato”.

La sentenza prevede l’annullamento della delibera con la deroga a suo tempo approvata dal consiglio comunale lo scorso dicembre. “La novità delle questioni trattate – precisa il Tar – giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite”.

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