All’interno delle oltre 30 pagine di motivazione pubblicate dalla Corte d’Appello della FIGC in merito al processo sulle plusvalenze che ha portato alla penalizzazione della Juventus per 15 punti e all’inibizione dei dirigenti bianconeri, viene citato anche il “Libro Nero di FP”, cioè Fabio Paratici, redatto da Federico Cherubini e facente parte del materiale acquisito dalla Procura di Torino e trasmesso anche alla Federazione che ha disposto la riapertura del processo.
Di seguito un estratto della documentazione: “Primo tra tutti è l’inquietante “Libro Nero di FP” (cioè Fabio Paratici). Un tale documento, si noti, non è mai stato disconosciuto dal redattore (Federico Cherubini) ed è stato difeso dalla FC Juventus S.p.A. che, unitamente al predetto dirigente, lo ha fatto proprio, solo proponendone una interpretazione diversa rispetto a quella offerta dalla Procura federale, sostenendo si trattasse di un normale “appunto” di lavoro. Ora, l’elemento dimostrativo più rilevante, ad avviso della Corte federale, non è solo il contenuto testuale di detto “Libro Nero di FP”, di per sé sin troppo esplicito.
[…] È per questa ragione che il mancato disconoscimento del documento e la mancata presa di distanza da esso della FC Juventus S.p.A. – a prescindere da ogni ulteriore rilevanza – ha una portata devastante sul piano della lealtà sportiva.
Da esso si trae la consapevolezza di un crescendo di difficolta economico-finanziaria della FC Juventus S.p.A. nel corso degli anni 2019, 2020 e 2021 (“come siamo arrivati qui?”) e della difficoltà di uscirne. E si individua anche il metodo rimediale che il Cherubini testimonia essere stato applicato da Fabio Paratici: “utilizzo eccessivo plusvalenze artificiali” (la cui conseguenza è un “beneficio immediato” ma anche un negativo “carico ammortamenti” per il futuro). Il contenuto del “Libro Nero di FP” costituisce un elemento oggettivo non equivocabile. Tanto più tenuto conto della circostanza (e vi si tornerà oltre più diffusamente) che scopo del processo sportivo non è, evidentemente, inferire la consumazione di eventuali fattispecie di illecito a carattere penalistico. Oggetto di giudizio è solo la violazione delle norme sportive: nello specifico, dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 31, comma 1.”.
TMW, FIORENTINA E SAMPDORIA SI PARLERANNO NEL POMERIGGIO PER DEFINIRE SABIRI A FIRENZE DA GIUGNO
TMW, Fiorentina e Sampdoria si parleranno nel pomeriggio per definire Sabiri a Firenze da giugno