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Vergogna Juventus: “Firenze patria di infami, i viola sono una massa di ebrei”. La sanzione del Giudice Sportivo…
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Vergogna Juventus: “Firenze patria di infami, i viola sono una massa di ebrei”. La sanzione del Giudice Sportivo…

Redazione

18 Aprile · 17:56

Aggiornamento: 18 Aprile 2016 · 17:56

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Provvedimento del Giudice Sportivo Tosel nei confronti della Curva Scirea dello Juventus Stadium, all’indomani del match tra i bianconeri ed il Palermo. Il settore juventino infatti, durante la gara coi rosanero, ha intonato dei cori antisemiti nei confronti di Firenze e dei tifosi della Fiorentina e pertanto la Juve è stata punita con una multa. Questo il referto del g.s.:

Il Giudice Sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara in oggetto nella quale, tra l’altro, si attesta che numerosi sostenitori della squadra bianco-nera (circa 3.000, il 70% degli spettatori presenti nel settore dello stadio denominato “Curva Sud”), tra il 34° e il 36° del primo tempo, intonavano ripetutamente un coro insultante espressivo di discriminazione antisemita (“…Firenze è una patria di infami, la odio da sempre perché i viola non sono italiani, ma una massa di ebrei…”); valutata l’evidente rilevanza disciplinare di tale comportamento ex art. 11, n. 3 CGS per la sua “dimensione” e per la sua “reale percettibilità”, come precisato dai collaboratori della Procura federale, opportunamente posizionati in corrispondenza di entrambe le curve dello stadio; rilevato che sussistono le condizioni per la concessione del beneficio di cui all’art. 16, n. 2bis e 3 CGS; P.Q.M., delibera di sanzionare la Soc. Juventus con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Sud” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione. Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 12° del primo tempo, intonato un coro insultante per motivi d’origine territoriale (art. 12, n. 6 CGS); sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

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